I nuovi requisiti per il ricongiungimento

I nuovi requisiti per il ricongiungimento

Idoneità abitativa

Con la circolare n. 7170 del 18 novembre 2009 arrivano dal Ministero dell’Interno i chiarimenti tanto attesi in merito alle modifiche introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 (pacchetto sicurezza), riguardanti i requisiti dell’alloggio richiesti per le procedure di ricongiungimento familiare.

Il nuovo testo dell’ art. 29 comma 3 dispone infatti che “ lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali”.

Secondo la nuova formulazione dell’articolo quindi la certificazione igienico-sanitaria rilasciata dalle ASL non è più alternativa al certificato rilasciato dal comune (come un tempo) ma saranno gli stessi competenti uffici comunali a dover procedere a tale verifica ed inoltre, è stato soppresso ogni riferimento ai parametri della legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica.

I comuni, chiamati a rilasciare il certificato di idoneità abitativa secondo i nuovi criteri introdotti, hanno fino ad oggi incontrato non poche difficoltà nell’affrontare la situazione. Questo ha prodotto, nell’incertezza, uno scenario di applicazioni disomogenee sul territorio nazionale.

Per alcuni comuni, il rilascio del un certificato di idoneità abitativa doveva essere subordinato alla verifica di tutta la certificazione riguardante l’agibilità, l’idoneità degli impianti, etc, etc.

Tale documentazione, oltre ad essere onerosa, non è obbligatoria per le abitazioni costruite prima dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia urbanistica che dovranno produrla solo in occasione di eventuali ristrutturazioni ed è accessibile, tra le altre cose, ai soli proprietari degli alloggi. Per altri comuni, la soluzione prospettata manteneva i parametri di riferimento alla legge regionale.

In altre situazioni invece, l’incertezza sulle modalità di applicazione dei nuovi criteri, aveva portato all’empasse nel rilascio dei certificati e quindi al blocco, da molte parti, delle procedure di ricongiungimento di moltissimi cittadini stranieri.

Proprio nei giorni scorsi, aveva diffuso una interpretazione che il Ministero ha oggi confermato con le precisazioni contenute nella circolare n. 7170 del 18 novembre.

La circolare infatti specifica chela certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti”.

Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale la nuova tabella di riferimento sarà la seguente:

Superficie per abitante
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
per ogni abitante successivo +10 mq

Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9mq
Stanza da letto per2 persone – 14mq

  • una stanza soggiorno di 14mq

-Per gli alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)

Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni montabni e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.

Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.

Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.

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